(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/I-II 
                       del 15 settembre 2015) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  932  dell'11
agosto 2015; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il punto 1) della lettera a) dell'allegato  D  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  24  luglio  2006,  n.  35,   e'   cosi'
sostituito: 
    «1) non si possono eseguire variazioni al piano  urbanistico  che
comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile;». 
  2. Dopo il punto 1) della lettera a) dell'allegato  D  del  decreto
del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' inserito  il
seguente punto 1 /bis): 
    «1/bis) restano ferme le  eventuali  ulteriori  disposi-zioni  di
tutela del territorio vigenti nella zona II;». 
  3. Il punto 2) della lettera a) dell'allegato  D  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  24  luglio  2006,  n.  35,   e'   cosi'
sostituito: 
    «2) e' vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non
sono presenti insediamenti. Se all'interno della zona  II  sono  gia'
presenti  degli  insediamenti,  questi  possono   essere   lievemente
ampliati  oppure  possono  essere  istituiti  nuovi  insediamenti  di
ridotte  dimensioni;  a  tal  fine  e'  necessaria   l'autorizzazione
dell'autorita'  competente,  rilasciata   previa   presentazione   di
specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che
la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile,  nonche'
previo parere  positivo  dell'Ufficio  provinciale  Gestione  risorse
idriche.». 
  4. Dopo il punto 2) della lettera a) dell'allegato  D  del  decreto
del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' inserito  il
seguente punto 2/bis): 
    «2/bis) e' in ogni caso necessario verificare preventivamente  se
non sia possibile eseguire la variazione al  di  fuori  dell'area  di
tutela;».