(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/I-II del 15 settembre 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 932 dell'11 agosto 2015; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il punto 1) della lettera a) dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' cosi' sostituito: «1) non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile;». 2. Dopo il punto 1) della lettera a) dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' inserito il seguente punto 1 /bis): «1/bis) restano ferme le eventuali ulteriori disposi-zioni di tutela del territorio vigenti nella zona II;». 3. Il punto 2) della lettera a) dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' cosi' sostituito: «2) e' vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non sono presenti insediamenti. Se all'interno della zona II sono gia' presenti degli insediamenti, questi possono essere lievemente ampliati oppure possono essere istituiti nuovi insediamenti di ridotte dimensioni; a tal fine e' necessaria l'autorizzazione dell'autorita' competente, rilasciata previa presentazione di specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile, nonche' previo parere positivo dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.». 4. Dopo il punto 2) della lettera a) dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, e' inserito il seguente punto 2/bis): «2/bis) e' in ogni caso necessario verificare preventivamente se non sia possibile eseguire la variazione al di fuori dell'area di tutela;».